Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 1 lug 1953
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1953, conformemente all'art. 83 della Convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - SPATARO Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 127. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-25;764#art-2