Art. 2
2 / 2In vigore dal 1 lug 1953
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1953, conformemente all'art. 83 della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 127. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-25;764#art-2