Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 18 febbraio 1953, con la quale il sindaco del comune di Davoli (provincia di Catanzaro), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 14 dicembre 1952, n. 39, ha chiesto che alla frazione di quel Comune, di recente formazione, sita tra la fascia marittima ionica e la zona costiera e comunemente nota col nome di "Marina di Davoli" sia ufficialmente attribuita tale denominazione; Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Catanzaro, espresso con deliberazione 7 novembre 1951, n. 1371; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1931, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Alla frazione del comune di Davoli, di cui alle premesse, è attribuita la denominazione di "Marina di Davoli". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953 Atti del Governo, registro n 76, foglio n. 86. - PALLA
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