Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910, - 25 luglio 1952, n. 1067, 14 agosto 1952, n. 1136 e 31 ottobre 1952, numeri 1325, 1327 e 1332; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 755.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 531 quinquies (di nuova istituzione). - Somma da corrispondere al comune di Cortina d'Ampezzo per provvedere all'esecuzione di o- pere necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi invernali che a- vranno luogo in quel comune nel 1956 L. 200.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 91. - Rimpatri di nazionali indigen- ti, ecc....................................... " 20.000.000 Cap. n. 127 sexies (di nuova istituzione sot- to la nuova rubrica di parte straordinaria "Spese per la Conferenza dei Ministri degli Esteri della Comunita Europea"). - Spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscal- damento, acquisto di pubblicazioni, impianto e manutenzione dei telefoni, adattamento dei lo- cali, trasporto e automezzi................... L. 7.500.000 Cap. n. 127 septies (di nuova istituzione). - Spese di rappresentanza....................... " 3.500.000 Cap. n. 127 octies (di nuova istituzione). - Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere a funzionari ed impiegati delle varie Ammini- strazioni statali addetti alla Conferenza (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)........................ " 2.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 66. - Spese confidenziali, ecc....... " 7.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 202. - Spese, ecc. per le necessità piu urgenti in caso di pubblica calamità...... " 200.000.00 0 Cap. n. 206. - Spese, ecc., per le necessità piu urgenti in caso di pubblica calamità...... " 100.000.00 0 Ministero dei trasporti: Cap. n. 45. - Spese per il servizio automobi- listico, ecc.................................. " 25.000.000 Cap. n. 35. - Spese, servizi, missioni, ecc.. " 190.000.000 ------------ Totale... L. 755.000.000 ------------ Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua, convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 88. - PALLA
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