Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910, - 25 luglio 1952, n. 1067, 14 agosto 1952, n. 1136 e 31 ottobre 1952, numeri 1325, 1327 e 1332;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 755.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 531 quinquies (di nuova istituzione).
- Somma da corrispondere al comune di Cortina
d'Ampezzo per provvedere all'esecuzione di o-
pere necessarie per l'organizzazione e lo
svolgimento delle Olimpiadi invernali che a-
vranno luogo in quel comune nel 1956 L. 200.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 91. - Rimpatri di nazionali indigen-
ti, ecc....................................... " 20.000.000 Cap. n. 127 sexies (di nuova istituzione sot-
to la nuova rubrica di parte straordinaria
"Spese per la Conferenza dei Ministri degli
Esteri della Comunita Europea"). - Spese di
ufficio, cancelleria, illuminazione e riscal-
damento, acquisto di pubblicazioni, impianto e
manutenzione dei telefoni, adattamento dei lo-
cali, trasporto e automezzi................... L. 7.500.000 Cap. n. 127 septies (di nuova istituzione). -
Spese di rappresentanza....................... " 3.500.000 Cap. n. 127 octies (di nuova istituzione). -
Compensi speciali in eccedenza ai limiti per
il lavoro straordinario da corrispondere a
funzionari ed impiegati delle varie Ammini-
strazioni statali addetti alla Conferenza
(art. 6 del decreto legislativo Presidenziale
27 giugno 1946, n. 19)........................ " 2.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 66. - Spese confidenziali, ecc....... " 7.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 202. - Spese, ecc. per le necessità
piu urgenti in caso di pubblica calamità...... " 200.000.00 0
Cap. n. 206. - Spese, ecc., per le necessità
piu urgenti in caso di pubblica calamità...... " 100.000.00 0
Ministero dei trasporti:
Cap. n. 45. - Spese per il servizio automobi-
listico, ecc.................................. " 25.000.000 Cap. n. 35. - Spese, servizi, missioni, ecc.. " 190.000.000
------------ Totale... L. 755.000.000
------------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua, convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 88. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-09;335#art-1