Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 31 lug 1953
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Copia del verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è sollecitamente comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-9