Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 31 lug 1953
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di taluno dei componenti il Consiglio, il successore è nominato per un tempo pari a quello per il quale sarebbe rimasta in funzione la persona sostituita. Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica da dichiararsi su proposta del presidente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-5