Art. 12

Art. 12

12 / 25
In vigore dal 15 mar 1967
Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto: di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede; di un rappresentante del Ministero del bilancio; di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera 1) del precedente . Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-04-08;542#art-12