Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 apr 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione; Visto il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, e modificato con la legge 31 marzo 1953, n. 148; Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno; Decreta: I comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1953. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 27 giugno 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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