Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794 e 25 luglio 1952, n. 1352; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Il comma quarto è sostituito dal seguente: "L'esame di statistica (2° anno di corso) deve precedere quello di matematica finanziaria, esclusa la propedeuticità dell'esame di statistica metodologica rispetto a quello di matematica attuariale". Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: "Storia del Cristianesimo; Etruscologia ed archeologia italica; Papirologia; Topografia dell'Italia antica; Lingue e letteratura araba". Dopo l'art. 73 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di Scuole di perfezionamento, annesse alla Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia Art. 74. - Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia hanno i seguenti fini: 1) promuovere gli studi ai quali ciascuna si intitola, contribuendo al loro progresso e alla loro diffusione con l'insegnamento, le pubblicazioni, le raccolte di materiale, con l'elargizione in particolari casi di premi agli allievi più meritevoli e con ogni altra iniziativa che sia consentita, dalle disponibilità finanziarie; 2) raggruppare e coordinare gli insegnamenti delle discipline delle singole Scuole al fine di facilitare ai giovani la specializzazione nelle discipline stesse; 3) perfezionare nell'ambito di ciascuna disciplina, mediante esercitazione e corsi speciali e mediante la assistenza dei docenti nelle ricerche, i giovani laureati che aspirino ad una cultura scientifica più approfondita. Art. 75. - Ciascuna Scuola rilascia, un diploma di perfezionamento ai giovani che abbiano superato le prove prescritte. Art. 76. - I laureati che vogliono iscriversi alle Scuole di perfezionamento devono presentare regolare domanda al Rettore. Essi sono tenuti a pagare le tasse annuali di iscrizione e le tasse e sopratasse di esami nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Art. 77. - Il Consiglio dei docenti di ciascuna Scuola è costituito dai professori ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia che vi tengono gli insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi. Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà. Il direttore è nominato dal Consiglio della Facoltà per la durata di un anno, e può essere riconfermato per l'anno successivo. Art. 78. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà, di intesa con i direttori delle singole Scuole; quelle per gli esami di diploma di perfezionamento sono nominati dal Rettore dell'Università, sentiti il preside della Facoltà e il direttore della Scuola. Queste ultime si compongono di sette membri, fra i quali sei professori di ruolo delle discipline attinenti alla Scuola o di discipline affini e un professore incaricato o libero docente di una tra le materie stesse. Art. 79. - Le Scuole che possono rilasciare diplomi di perfezionamento sono le seguenti: 1) Scuola di filologia classica, per il diploma di perfezionamento in filologia classica; 2) Scuola di filologia moderna, per il diploma di perfezionamento in filologia moderna; 3) Scuola di discipline storiche e geografiche, per il diploma di perfezionamento in discipline storiche e geografiche; 4) Scuola di archeologia e storia dell'arte, per il diploma di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte; 5) Scuola, di filosofia e pedagogia, per il diploma di perfezionamento in filosofia e pedagogia. Art. 80. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia classica: 1) letteratura latina; 2) letteratura greca; 3) glottologia; 4) filologia grecolatina; 5) sanscrito; 6) storia romana; 7) storia greca; 8) antichità grecoromane; 9) letteratura cristiana, antica; 10) grammatica greca-latina; 11) papirologia; 12) filologia bizantina; Insegnamento aggiuntivo: storia della filologia e della critica nella antichità. Art. 81. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia moderna: 1) letteratura italiana; 2) filologia romanza; 3) lingua e letteratura francese; 4) lingua e letteratura tedesca; 5) lingua e letteratura inglese; 6) lingua e letteratura spagnola; 7) lingua e letteratura rumena; 8) storia della lingua italiana; 9) glottologia; 10 filologia germanica; 11) estetica; 12) paleografia e diplomatica; Insegnamento aggiuntivo: dialettologia italiana e romanza. Art. 82. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di discipline storiche e geografiche: 1) storia romana; 2) storia greca; 3) storia medioevale; 4) storia moderna; 5) storia del Risorgimento; 6) paleografia e diplomatica; 7) geografia; 8) storia delle religioni; 9) storia del Cristianesimo; 10) storia delle dottrine politiche; 11) storia delle dottrine economiche; 12) geografia e topografia storica del mondo antico. Art. 83. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di archeologia e storia dell'arte: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) storia dell'arte medioevale e moderna; 4) storia della musica; 5) egittologia; 6) archeologia cristiana; 7) antichità grecoromane; 8) estetica; 9) topografia dell'Italia antica. Art. 84. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filosofia e pedagogia: 1) filosofia teoretica; 2) filosofia morale; 3) storia della filosofia; 4) pedagogia; 5) filosofia del diritto; 6) storia delle dottrine economiche; 7) storia delle dottrine politiche; 8) storia della filosofia antica; 9) storia della filosofia medioevale; 10) psicologia; 11) estetica. Insegnamenti aggiuntivi: metodologia delle scienze; sociologia. Art. 85. - Ai diplomi di perfezionamento in filologia classica, in filologia moderna, in discipline storiche e geografiche e in archeologia e storia dell'arte possono aspirare i laureati in lettere o in filosofia della Facoltà di lettere e filosofia; al diploma di perfezionamenti in filosofia e pedagogia i laureati in filosofia o in lettere della Facoltà di lettere e filosofia e i laureati della Facoltà di giurisprudenza. Art. 86. - La durata del corso degli studi per conseguire il diploma di perfezionamento per ciascuna Scuola è di due anni. Durante l'anno di iscrizione lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e di frequenza per almeno tre corsi, scelti tra quelli costitutivi della Scuola e sostenere i relativi esami. L'esame di diploma, a cui lo studente può accedere dopo aver superato gli esami di profitto prescritti, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta in triplice esemplare su argomento scelto nell'ambito di una delle discipline della Scuola e nella discussione di essa. Lo studente dovrà depositare in Segreteria almeno sei mesi prima dell'esame stesso il titolo della dissertazione, accompagnato dal visto del professore titolare della disciplina prescelta. Art. 90 (già 77), relativo alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente: "Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia. Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia, al diploma di specialista in igiene veterinaria i laureati in medicina veterinaria, al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene i laureati in chimica e i laureati in farmacia". Gli attuali articoli 111 e 112, relativi alla Scuola di perfezionamento in igiene, sono così modificati: Art. 111. - Per il conseguimento del diploma, di specialista in igiene si richiedono due anni di corso con internato. Art. 112. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola, per le tre branche della specialità in igiene sono i seguenti: 1° anno: 1) statistica sanitaria; 2) chimica applicata all'igiene; 3) fisica applicata all'igiene; 4) analisi di laboratorio applicata all'igiene; 5) analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti; 6) malattie parassitarie (rispettivamente da in fravirus, schizomiceti, micofiti, protozoi, macroparassiti): a) dell'infanzia; b) degli adulti; c) tropicali. 7) elementi di ingegneria sanitaria. L'allievo ha inoltre l'obbligo di due tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni: a) presso un ufficio di medico provinciale; b) presso un ufficio di igiene comunale. I suddetti periodi di tirocinio pratico non possono essere fatti contemporaneamente. 2° anno: 1) amministrazione sanitaria; 2) epidemiologia e profilassi generale e speciale; 3) medicina preventiva rispettivamente: a) maternità e infanzia, igiene mentale, igiene della scuola; b) igiene del lavoro e dello sport; c) igiene del suolo, delle acque e dell'abitato; 4) anatomia e istologia patologica. L'allievo ha inoltre l'obbligo dei seguenti tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni: a) presso un Consorzio antitubercolare; b) presso la direzione sanitaria di un ospedale di 1ª categoria; c) presso i servizi sanitari di una fabbrica. I suddetti tre periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente. Gli allievi laureati in medicina e chirurgia sono dispensati dall'obbligo della frequenza dell'esame in analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti. Gli allievi laureati in medicina veterinaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza e dall'esame in elementi in ingegneria sanitaria, in analisi speciali di laboratorio all'igiene per chimici e farmacisti nonché l'obbligo dei tirocini pratici di cui sopra; hanno però l'obbligo di un tirocinio pratico della durata di quindici giorni presso un pubblico macello il primo anno e presso un ufficio di veterinario provinciale il secondo anno. Gli allievi laureati in chimica e i laureati in farmacia sono esentati dall'obbligo della frequenza e dell'esame in elementi di ingegneria sanitaria e in anatomia e istologia patologica, nonché dai tirocini pratici. Per il conseguimento del diploma l'allievo deve inoltre presentare una dissertazione sperimentale o di compilazione su di un argomento facente parte delle materie del corso. Dopo le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina veterinaria. Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina veterinaria Art. 128. È istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria la Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze indispensabili sui vari problemi che si collegano al tema della fisiologia e della patologia dell'apparato genitale femminile e maschile, in relazione al problema della sterilità e della fecondazione artificiale. Art. 129. - Alla Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione animale, della durata di due anni, vengono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria, e ad essi si richiede la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni pratiche. Art. 130. - Le materie di insegnamento comprendono: 1° anno: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile; 2) fisiopatologia ostetrico-ginecologica; 3) zootecnia generale con particolare riferimento ai problemi della genetica; 4) malattie degli organi genitali maschili e femminili. Malattie dell'apparato urinario; 5) anatomia patologica dell'apparato genitale maschile e femminile. 2° anno: 1) clinica ostetrico-ginecologica; 2) basi scientifiche, metodologia e tecnica della fecondazione artificiale; 3) zootecnia speciale e igiene zootecnica; 4) malattie infettive in diretta attinenza con gli apparati genitali maschile e femminile. In parallelo agli insegnamenti della Scuola, durante il corso, saranno svolte conferenze anche da parte di docenti di riconosciuta competenza nella specialità. Art. 131. - Gli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche verranno svolte dai professori presso la Facoltà e presso alcuni centri di cura della sterilità bovina e di fecondazione artificiale; sia per la parte teorica, sia, per quella dimostrativa il corso si svolgerà in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico per il Piemonte e la Liguria. Art. 132. - Alla fine del primo e secondo anno i candidati dovranno sostenere un esame teorico sul programma svolto in ciascun insegnamento. Per accedere al secondo anno della Scuola di specializzazione, lo specializzando dovrà avere superato gli esami del primo anno. Superati gli esami dei singoli insegnamenti, gli iscritti dovranno presentare e discutere innanzi ad una Commissione formata da sette membri, scelti fra gli insegnanti della Scuola, una dissertazione originale scritta. La stessa Commissione giudicatrice stabilirà i termini per la successiva prova pratica completata da interrogazioni orali che tutti i candidati dovranno superare ai fini del conseguimento del diploma, il quale darà diritto alla qualifica di specialista, a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici costituirà titolo valido per assumere la direzione dei centri di fecondazione artificiale e relative emanazioni (sottocentri, recapiti, installazioni aziendali, impiego "a domicilio") nonché per la direzione dei centri tori ove si provvede alla raccolta e spedizione del materiale seminale, in relazione alle norme vigenti. Art. 133. - Il direttore della Scuola sarà il professore titolare dell'insegnamento dell'ostetricia e ginecologia veterinaria o verrà scelto tra i docenti della Facoltà di medicina veterinaria titolari di cattedra affine e designati dalla Facoltà stessa. Gli insegnanti della Scuola saranno proposti dal direttore e le proposte approvate dal Consiglio di Facoltà. Art. 134. - Il Consiglio della scuola sarà composto dai professori chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti. Art. 135. - I programmi degli insegnamenti dovranno essere approvati dal Consiglio della Facoltà; l'inizio e il termine del corso, l'orario, la sede delle lezioni, delle esercitazioni pratiche relative, nonché la data delle prove di esami di profitto e di diploma verranno stabiliti dal Consiglio della scuola ed approvati dal Consiglio della Facoltà. Art. 136. - Il numero massimo di partecipanti al corso sarà stabilito di anno in anno ed il corso sarà svolto purchè gli iscritti raggiungano il numero di quindici. Nel caso che il numero delle domande superi il massimo stabilito, il Consiglio della scuola si riserverà di scegliere, con giudizio insindacabile, i nominativi dei partecipanti al corso. Art. 137. - Gli iscritti alla Scuola di specializzazione saranno tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e sopratasse di esame, compresi i contributi integrativi, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria, nonché la tassa di diploma. Essi saranno inoltre tenuti al pagamento di un contributo di laboratorio previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale Art. 138. - È istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria una Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, che dovranno assolvere le complesse funzioni della direzione dei pubblici macelli, e di conferire il diploma di specialista a norma dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Art. 139. - La Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale ha la durata di due anni e può essere frequentata solo da laureati in medicina veterinaria. L'internato si svolge in un Istituto designato dal direttore della Scuola. Art. 140. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° anno 1) anatomia; 2) fisiopatologia; 3) approvvigionamento e conservazione degli ali menti di origine animale; 4) anatomia patologica; 5) legislazione sanitaria. 2° anno: 1) malattie infettive ed infestive; 2) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte; 3) ispezione sanitaria delle carni fresche, conservate e dei prodotti di origine animale; 4) microbiologia e diagnostica di laboratorio. Gli insegnamenti avranno indirizzo teorico-pratico nella prevalente forma di esercitazioni ispettive e verteranno su argomenti di particolare interesse per l'ispettore degli alimenti. Essi saranno integrati da dimostrazioni pratiche sia presso la Facoltà, sia presso stabilimenti di lavorazione prescelti dal Consiglio direttivo della Scuola. Alla fine del primo e secondo anno i candidati dovranno sostenere un esame teorico-pratico sul programma svolto in ciascun insegnamento. Art. 141. - Per essere ammesso all'esame di diploma di specializzazione, che verterà sulla discussione di una dissertazione scritta su argomenti di una delle materie svolte, l'iscritto dovrà aver frequentato i corsi e le esercitazioni pratiche, aver superata una prova sperimentale, nonché gli esami delle singole materie teoriche relative alla Scuola di specializzazione. Art. 142. - Il direttore della Scuola è il professore di ruolo dell'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale o di "anatomia patologica"; in mancanza di questi il Consiglio di Facoltà lo designerà tra i propri membri. Gli insegnanti della Scuola sono scelti dal direttore tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti nonché tra le persone di riconosciuta competenza nella specialità. Il Consiglio direttivo della Scuola è composto dai docenti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Questi stabilisce l'ordinamento e l'indirizzo degli studi nonché il numero delle lezioni per ogni singolo insegnamento. Art. 143. - La Commissione per gli esami di profitto è composta dal professore della materia, dal direttore della Scuola e da un docente del corso medesimo. La Commissione di diploma, presieduta dal direttore della Scuola è costituita da sette membri scelti fra gli insegnanti della Scuola medesima. Art. 144. - Il Consiglio della Scuola stabilirà annualmente se i corsi dovranno effettuarsi qualora gli iscritti non raggiungano il numero prestabilito; come pure sceglierà con giudizio insindacabile gli allievi nel caso che il numero delle domande superi quello prefissato. Art. 145. - Gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione, le tasse e sopratasse di esame, la tassa di diploma, nonché i contributi vari, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria. Inoltre gli iscritti dovranno versare un contributo di laboratorio previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corti dei conti, addì 8 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
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