Art. 2
2 / 6In vigore dal 1 set 1953
In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Perugia, indicate all' del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439, è istituita la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in scienze naturali e scienze biologiche), la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Università e dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;572#art-2