Art. 2
2 / 3In vigore dal 19 ago 1953
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di costruzione di macchine elettriche, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa nel n. 8 della tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;551#art-2