Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351 e 12 settembre 1952, n. 3861;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Art. 60. - È sostituito dal seguente:
"Gli Istituti scientifici della Facoltà sono:
1) Istituto di fisica;
2) Istituto di chimica generale;
3) Istituto di chimica-fisica;
4) Istituto di chimica organica;
5) Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
6) Istituto e museo di geologia e paleontologia;
7) Istituto di mineralogia e petrografia;
8) Istituto e museo di antropologia e paleontologia umana;
9) Istituto di astronomia e geodesia;
10) Istituto di analisi algebrica e infinitesimale;
11) Istituto di geometria analitica, descrittiva e proiettiva;
12) Istituto di meccanica razionale;
13) Istituto di analisi superiore;
14) Istituto di geometria superiore;
15) Istituto di fisica-matematica;
16) Scuola di disegno.
Gli Istituti di cui ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 costituiscono nel loro complesso l'Istituto di matematica "Leonida Tonelli" dell'Università di Pisa il quale ha patrimonio indivisibile ed è amministrato collegialmente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 56. - PALLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;546#art-1