Art. 71
Capo VI

Art. 71

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In vigore dal 8 lug 1953
Agli effetti del computo delle partecipazioni ai concorsi d'ammissione alla Scuola sottufficiali, per le quali è stabilito il limite massimo di quattro volte dall' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, si considerano le sole partecipazioni ai concorsi effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-71