Art. 66
Capo V

Art. 66

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In vigore dal 8 lug 1953
L'esperimento per la nomina alle cariche speciali consiste in una prova scritta ed in una orale di cultura tecnico-professionale, e si svolge sulla base dei programmi e secondo le modalità stabiliti dal comandante generale del Corpo. Il giudizio sulle prove è devoluto ad una commissione di ufficiali del Corpo nominata dal comandante generale e composta come segue: presidente: il generale di divisione comandante in secondo o, in sua vece, un generale di brigata del Corpo; membri: due colonnelli ed un ufficiale superiore che esplica anche le funzioni di segretario. La commissione dichiara l'aspirante "idoneo" ovvero "non idoneo" nella prova scritta e nella prova orale. È dichiarato "idoneo" alla nomina l'aiutante di battaglia od il maresciallo maggiore che abbia riportato giudizio di idoneità in ambedue le prove.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-66