Capo V
Art. 63
63 / 72In vigore dal 8 lug 1953
Possono partecipare all'esperimento per la nomina alle cariche speciali di cui all' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori in carriera continuativa del servizio ordinario del Corpo che:
abbiano almeno cinque anni di grado. Per gli aiutanti di battaglia si considera valido a tale effetto anche il tempo eventualmente trascorso nel grado di maresciallo maggiore;
abbiano riportato negli ultimi tre anni la classifica di ottimo; siano compresi nei limiti di anzianità indicati dal Comando generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-63