Art. 63
Capo V

Art. 63

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In vigore dal 8 lug 1953
Possono partecipare all'esperimento per la nomina alle cariche speciali di cui all' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori in carriera continuativa del servizio ordinario del Corpo che: abbiano almeno cinque anni di grado. Per gli aiutanti di battaglia si considera valido a tale effetto anche il tempo eventualmente trascorso nel grado di maresciallo maggiore; abbiano riportato negli ultimi tre anni la classifica di ottimo; siano compresi nei limiti di anzianità indicati dal Comando generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-63