Art. 57
Capo IV

Art. 57

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In vigore dal 8 lug 1953
L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale, svolta secondo le modalità e sulla base dei programmi stabiliti dal comandante generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-57