Art. 55
Capo IV

Art. 55

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In vigore dal 8 lug 1953
La proposta deve essere accompagnata da una relazione che dia ampio conto dei servizi di speciale importanza compiuti dal militare nel grado di finanziere ed in quello di appuntato. Le autorità incaricate di esprimere i giudizi di cui al precedente articolo annoteranno in calce alla relazione anzidetta il proprio parere circa la sussistenza nei servizi menzionati dei requisito di speciale importanza richiesto dall' della legge.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-55