Art. 53
Capo IV

Art. 53

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In vigore dal 8 lug 1953
Le proposte di avanzamento degli appuntati al grado di sottobrigadiere ai sensi dell' della legge 18 gennaio 1952, n. 40, sono fatte ogni anno a cura dei comandanti di compagnia e reparti corrispondenti entro la data determinata dal Comando generale e sono compilate su appositi specchi il cui modello è stabilito dal Comando generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-53