Art. 49
Capo III

Art. 49

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In vigore dal 8 lug 1953
L'assegnazione del punto finale di classifica, le dichiarazioni di idoneità e di inidoneità nonché la formazione della graduatoria di coloro che sostengono gli esami in seconda sessione hanno luogo con le stesse norme vigenti per gli esami di prima sessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-49