Art. 27
Capo II

Art. 27

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In vigore dal 8 lug 1953
I militari che, nel periodo di tempo intercorrente fra la data stabilita per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e l'inizio del corso, riportino punizioni più gravi della camera di punizione semplice, debbono essere proposti per l'esclusione dagli esami o dal corso al comandante generale, che decide in merito. Qualora i militari anzidetti chiedano di partecipare al concorso successivo, il Comando generale su motivata proposta dei Comandi di legione od equiparati, decide se la punizione che ha dato luogo alla esclusione sia da valutare agli effetti del precedente , n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-27