Art. 26
Capo II

Art. 26

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In vigore dal 8 lug 1953
Il comandante generale può decidere in ogni tempo l'esclusione dal concorso di quel militare che, pur possedendo i requisiti previsti al precedente , non sia ritenuto meritevole, per particolari motivi, dell'ammissione al concorso medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-26