Art. 25
Capo II

Art. 25

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In vigore dal 8 lug 1953
Le commissioni di cui all'ultimo comma del precedente , sono composte dal comandante di legione o reparto corrispondente, presidente, da un ufficiale superiore, membro, e da un capitano membro e segretario, e giudicano a maggioranza, insindacabilmente, in base agli elementi di valutazione relativi allo stato di servizio dell'aspirante e ad un rapporto informativo compilato dal comandante di compagnia e annotato dal comandante di circolo o reparto corrispondente, ed alle risultanze di un eventuale accertamento diretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-25