Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 8 lug 1953
Per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità i sottufficiali e militari di truppa debbono: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al loro grado; b) possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, le funzioni del grado superiore. Per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta i sottufficiali debbano possedere in modo spiccato i requisiti di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-2