Art. 18
Capo I

Art. 18

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In vigore dal 8 lug 1953
Per lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui agli del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, con le deroghe ed integrazioni risultanti dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-18