Art. 17
Capo I

Art. 17

17 / 72
In vigore dal 8 lug 1953
I giudizi sulle prove scritte ed orali degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario, su quelle per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore sono devoluti ad altrettante commissioni nominale dal comandante generale e composte ciascuna dei seguenti ufficiali del Corpo: un colonnello, presidente; due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario. Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo, competente in materie nautiche, per esaminare i candidati del ramo mare nella parte del programma concernente la cultura marinaresca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-17