Capo I
Art. 17
17 / 72In vigore dal 8 lug 1953
I giudizi sulle prove scritte ed orali degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario, su quelle per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore sono devoluti ad altrettante commissioni nominale dal comandante generale e composte ciascuna dei seguenti ufficiali del Corpo:
un colonnello, presidente;
due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario.
Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo, competente in materie nautiche, per esaminare i candidati del ramo mare nella parte del programma concernente la cultura marinaresca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-17