Art. 16
Capo I

Art. 16

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In vigore dal 8 lug 1953
Sulle domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta esprimono il parere le autorità di grado e le commissioni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente regolamento. Sulle medesime si pronuncia poi con giudizio decisivo il comandante generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-16