Art. 13
Capo I

Art. 13

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In vigore dal 8 lug 1953
Il numero dei posti vacanti nei vari gradi è costituito dalla differenza tra l'organico fissato per ciascun grado ed il numero dei militari iscritti nel ruolo. Nel computo delle vacanze sono inoltre compresi i militari collocati a disposizione di altre amministrazioni, ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1941, n. 1557.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-13