Art. 12
Capo I

Art. 12

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In vigore dal 8 lug 1953
I sottufficiali sono iscritti agli effetti dell'avanzamento, per grado, nei seguenti ruoli di anzianità: sottufficiali del ramo terra; sottufficiali del ramo mare; sottufficiali del servizio sedentario - ramo terra; sottufficiali del servizio sedentario ramo mare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;453#art-12