Art. 2
2 / 2In vigore dal 9 mag 1953
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche della cartolina di cui all' del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità della cartolina medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 27. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;252#art-2