Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 9 mag 1953
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche della cartolina di cui all' del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità della cartolina medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 27. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;252#art-2