Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La Legazione d'Italia in Guatemala (Guatemala) e la Cancelleria, presso la stessa Legazione sono soppresse.
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