Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 mar 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387 e 9 febbraio 1953, n. 38, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere nuove esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore dei presente decreto fino a tutto il 30 aprile 1953, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-b) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6), nonché per le carni macellate, fresche ecc., e per le frattaglie commestibili ecc. (voci 13 e 14) viene elevato al 15% del valore.
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