Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 20 giu 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'8 novembre 1952, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo suddetto. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 36. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-12;437#art-2