Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo provvisorio di pagamenti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo leale d'Egitto, concluso al Cairo l'8 novembre 1952.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-12;437#art-1