Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027, 11 aprile 1951, n. 565 e 23 gennaio 1952, n. 365; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Dopo l'art. 100, vengono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in e neurologia e psichiatria". Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria Art. 101. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Cagliari, col numero massimo di nove iscritti fra i tre corsi. Art. 102. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in clinica delle malattie nervose e mentali è di tre anni. Art. 103. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti, distribuite in tre anni di corso: 1) Istologia e anatomia umana normale; 2) Fisiologia applicata del sistema nervoso; 3) Istologia ed anatomia patologica; 4) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale); 5) Clinica oculistica; 6) Semeiologia dell'udito e dell'apparato vestibolare; 7) Neurologia; 8) Psicologia e psicopatologia; 9) Psicopatologia forense, medicina legale ed infortunistica; 10) Elementi di neurochirurgia; 11) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (elettroencefalografia, elettrodiagnostica e terapia fisica, esami di laboratorio). Alla fine del primo anno gli esami verteranno su: 1) Istologia e anatomia umana normale; 2) Fisiologia; 3) Clinica delle malattie nervose e mentali (semeiologia). Alla fine del secondo anno gli esami verteranno su: 1) Istologia ed anatomia patologica; 2) Clinica oculistica; 3) Clinica delle malattie nervose e mentali (anatomia clinica). Alla fine del terzo anno gli esami verteranno su: 1) Clinica delle malattie nervose e mentali; 2) Psicopatologia forense, medicina legale ed infortunistica; 3) Psicologia e psicopatologia. Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali gli iscritti, al termine dei corsi, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di neurologia o di psichiatria e sostenere una prova pratica sul malato, ed una prova di laboratorio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 68. - PALLA
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