Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 11, lettera b), relativo al corso di laurea in giurisprudenza, alle materie di cui è propedeutico l'insegnamento di istituzioni di diritto privato, sono aggiunte le seguenti: filosofia del diritto, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto agrario, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto penale e diritto del lavoro.
L'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche è sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:
a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e filosofia del diritto;
b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro;
c) economia politica per la politica economica e finanziaria".
All'art. 136, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, gli insegnamenti di cui ai nn. 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3) Semeiotica generale, patologia e clinica dermatologica (triennale);
4) Semeiotica generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche (triennale)".
Le materie di cui ai nn. 11 e 12 sono sostituite dal seguente insegnamento: "Parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 53. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;544#art-1