Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 mag 1953
Nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello stato, si osservano le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella ferroviaria il 4 aprile 1941, e dalle successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;338#art-5