Art. 2
2 / 6In vigore dal 28 mag 1953
I canoni di cui all'annessa tabella sono ridotti della metà per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per le Ferrovie dello Stato e per la Società Italcable, e di 1/4 per il Ministero della difesa (Aeronautica, Esercito e Marina) e per le Società di ferrovie e tranvie ad uso pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;338#art-2