Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 nov 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore; attrezzista; meccanico riparatore d'auto; disegnatore di macchine. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: impiantista elettricista bassa tensione. 3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: modellista da fonderia; ebanista. 4. Scuola professionale per l'orologeria, con sezione per: orologiaio. 5. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per: odontotecnico.
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