Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 31 ott 1953
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati; 4) con i proventi dei laboratori e delle officine 5) con i contributi degli alunni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;746#art-22