Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 31 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; costruzioni elettromeccaniche e disegno relativo; impianti elettrici; apparecchiature e disegno relativo; disegno tecnico; disegno e nozioni di stili; meccanica ed automezzi; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;745#art-9