Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: aggiustatore; tornitore; elettrauto; riparatore d'auto. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: impiantista bassa tensione; elettromeccanico. 3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per: modellista da fonderia; ebanista.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;745#art-2