Art. 2
2 / 23In vigore dal 31 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore;
tornitore;
elettrauto;
riparatore d'auto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
impiantista bassa tensione;
elettromeccanico.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
modellista da fonderia;
ebanista.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;745#art-2