Art. 9

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 30 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; lingua straniera; meccanica e macchine; elettrotecnica e laboratorio; impianti elettrici; tecnologia; costruzione e teoria navale; disegno; religione; educazione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;743#art-9