Art. 2

Art. 2

2 / 23
In vigore dal 30 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: tornitore; aggiustatore; meccanico d'auto. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista bassa tensione; elettromeccanico; radioriparatore. 3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: assistente edile,
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;742#art-2