Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: castaldo. 2. Scuola professionale per l'orticoltura, con sezione per: orticultore. 3. Scuola professionale per l'enologia, con sezione per: cantiniere. 4. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per: meccanico agrario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;739#art-2