Art. 2
2 / 23In vigore dal 29 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: castaldo.
2. Scuola professionale per l'orticoltura, con sezione per: orticultore.
3. Scuola professionale per l'enologia, con sezione per: cantiniere.
4. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per: meccanico agrario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;739#art-2