Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 28 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente , si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; 1ª lingua straniera; 2ª lingua straniera; disegno; contabilità; scienze; merceologia e igiene; tecnologia; pedagogia; economia domestica; stenografia; dattilografia; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;736#art-9