Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 27 ott 1953
Le Commissioni di esame sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da uno o più esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;733#art-12