Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 27 ott 1953
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; contabilità; 1° lingua straniera; 2° lingua straniera; storia dell'arte; disegno; tecnologia; legislazione turistica; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;732#art-9