Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 ott 1953
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane; b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate; c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;732#art-3