Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 ago 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto l'art. 17 della legge 14 giugno 1940, n. 410 Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro, e con il Ministro per le finanze; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 6 dicembre 1952 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società anonima ferrovia e funicolare vesuviana, con sede in Napoli, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio, con sovvenzione dello Stato, di una funicolare aerea a seggiole biposto con agganciamento automatico, in servizio pubblico per trasporto di persone sul Vesuvio, in sostituzione della funicolare terrestre distrutta dall'eruzione del marzo 1944. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953 EINAUDI MALVESTITI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 83. - PALLA
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