Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 giu 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e la legge 11 gennaio 1943, n. 32; Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il conforme parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 6 dicembre 1952 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio, con sovvenzione dello Stato, di un ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone alla fermata dello Scraio della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento, della quale l'ascensore costituisce parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953 EINAUDI MALVESTITI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1953 Atti del Governo, registro n 76, foglio n. 13°. - PALLA
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