Art. 26
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 26

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In vigore dal 13 giu 1954
Il patrimonio dell'Istituto è costituito: a) da un capitale di fondazione di L. 10.000; b) dai beni mobili ed immobili non disponibili; c) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio dell'Istituto; d) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio, ad Incremento del patrimonio; e) dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;1228#art-sdi-26